lunedì 11 febbraio 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 20 maggio 1997 - Quarta parte

Segue dalla terza parte.

Presidente: Gli altri difensori? abbiamo altre eccezioni, poi sentiamo il Pubblico Ministero per ultimo, o volta per volta? Come preferisce. 
P.M.: Volta per volta, Presidente. 
Presidente: Volta per volta. Allora, su questa eccezione della difesa del Vanni. 
P.M.: Ben volentieri, Presidente. Ma io non ho l'enfasi dell'avvocato Filastò. Vorrei rimanere un attimo sul detto e sul fatto di questo incidente probatorio. E vorrei richiamare l'attenzione della Corte su un paio di norme, non di più. Comincerei da questa presunta nullità che deriverebbe da una violazione dell'articolo 179, secondo il difensore di Vanni. Eh, allora qui faccio subito una considerazione: è una eccezione, quella relativa alla presunta violazione del 179, che riguarda il difensore di Pacciani. Quindi, innanzitutto, bisogna mettere ben in chiaro che il difensore di Vanni, in questo processo, non ha interesse a questa eccezione. Non ha nessun interesse e non la può presentare, perché non è lui che ha questa facoltà. Se qualcuno aveva un interesse simile, lo doveva fare nella sede opportuna, cioè in quel procedimento pendente tuttora a carico di Pacciani. Allora qui viene il punto fondamentale: perché non ha interesse e perché la eccezione è infondata. Ma, signori, esiste l'articolo 403 del Codice di procedura che risolve ampiamente la questione, sia in fatto che in diritto, e dà la risposta al difensore che fosse titolato a fare questa eccezione. Non certo il difensore di Vanni. L'articolo 403 dice: "Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio". Lo leggo, sono quattro righi: "Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio, sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati di cui i difensori hanno partecipato alla loro assunzione". Qui non c'è dibattimento a carico di Pacciani. In questo dibattimento, l'incidente probatorio, o gli esiti dell'incidente probatorio vengono utilizzati a carico, o nei confronti di Vanni. Per quello che riguarderà un futuro processo a carico di Pacciani in qualunque fase esso si trovi, questo incidente probatorio è pacificamente non utilizzabile, nessuno lo vuole utilizzare. E allora l'equivoco è della utilizzabilità. E soprattutto del fatto che il difensore vi vuol far credere - ma voi avete tutte le carte per verificarlo - che in questo processo, in una certa fase, quella dell'incidente probatorio, si procedeva a carico di Pacciani? Assolutamente no, signori. Basta guardare il capo di imputazione Q, citato più volte dal difensore di Vanni che, ripeto, non ha titolo per questa eccezione, perché nel capo Q, nel momento in cui si parla di 416, si dice apertamente che, per quel reato a carico di Pacciani, si procede separatamente. Allora vedete come questo incidente probatorio non ha, come valore probatorio - poi i fatti sono un'altra cosa - ma come valore probatorio non ha alcuna efficacia, alcun effetto nei confronti del signor Pacciani Pietro. Quindi, dolersene qui il difensore di Vanni, mi sembra assolutamente ultroneo. Allora rifacciamoci un attimo - se loro vogliono verificare quello che dico - loro vedranno che l'incidente probatorio è stato chiesto dopo che era stata fatta la richiesta di rinvio a giudizio con quel capo Q. Quindi, l'incidente probatorio, è stato chiesto in un procedimento nel quale Pacciani pacificamente non solo perché è scritto nel capo di imputazione, ma perché le carte sono queste, le fasi sono queste, era stato stralciato e si procedeva - e procedere vuol dire richiedere in questo caso il rinvio a giudizio, esercitare l'azione penale -era stata esercitata solo nei confronti degli imputati che sono oggi presenti davanti a voi. Quindi, per quanto riguarda l'eccezione ex 179, non solo il difensore di Vanni non ha interesse a questa eccezione, ma è assolutamente una eccezione infondata perché nessuno, nel processo a carico di Pacciani, avrà intenzione o potrà, al di là delle intenzioni, far valere gli esiti di questo dibattimento. Quindi, che qualcuno se ne lamenti in questa fase, mi sembra assolutamente fuori luogo. Quindi, sotto questo profilo, l'eccezione di nullità ex 179 è assolutamente infondata perché ce lo dice chiaramente il 403. Il resto sono tutti voli e sono argomenti che usa il difensore, mi sembra onestamente, lo abbiamo capito tutti, lo avete capito già voi, che anticipa una sorta di lunghissima arringa in questa fase perché teme le dichiarazioni che ha fatto Lotti. E quindi trova uno strumento processuale, che è uno strumento processuale che non ha - una eccezione infondata - per cominciare a convincere voi di un qualcosa che assolutamente non esiste. Tant'è che l'imputato Lotti, fra l'altro, è qua stamattina. Quindi potremo fargli tutte le domande che vorremo. Assolutamente, quindi, una eccezione che serve soltanto per gettare del fumo negli occhi davanti a voi stamani. Veniamo all'altra eccezione ancora più peregrina: quella ex 178. Ci si dice - se mi è consentita la sintesi - che è invalido, nullo probabilmente, questo incidente probatorio perché, fra virgolette, il GIP si è mal comportato. Io ho sentito anche delle frasi che sono verbalizzate e vedremo. Sono nel merito della conduzione dell'incidente probatorio. Da parte del GIP si è assistito a parzialità - questo io non ho niente da eccepire, se lo dice, lo dimostrerà – ed a eccesso di potere. Ma insomma, un attimo, attenzione a fare queste affermazioni di eccesso di potere, perché il GIP è una persona che ha esercitato le sue funzioni nell'ambito di un procedimento, se c'è un eccesso di potere non è certo questo l'ambito in cui qualcuno si deve lamentare di un eccesso di potere. Qui sarà esclusivamente il caso di valutare il contenuto di quell'incidente probatorio. Ma eccessi di potere sono altre strade da seguire, non certo quelle di parlare di eccesso di potere in una aula. Ci sono altre strade, le segua. Io non ho assolutamente nessun motivo per ritenere che il difensore abbia strade da percorrere. In questo momento parla di eccesso di potere. Allora vediamo. Ci fa il difensore una lunga premessa in punto di opposizione all'incidente probatorio per farci e per farvi capire che il GIP è stato parziale e ha voluto favorire una parte. In questo caso il Pubblico Ministero. Non vi dice, il difensore di Vanni, che l'incidente probatorio era stato richiesto da un'altra parte, cioè un difensore di un imputato, e che il P.M. si era opposto, e che il GIP aveva accolto l'opposizione e non l'aveva ammesso in presenza di quei requisiti. E allora, mi capite, che una ricostruzione in cui si vuol far vedere un GIP parziale in quest'aula, è una ricostruzione che manca di un tassello. E questo è bene non lasciarlo sfuggire a voi che dovete giudicare l'attendibilità di questo incidente probatorio, Non certo il comportamento del GIP, signori Giudici. Mi raccomando. Allora, ricordandoci che l'incidente probatorio era già stato chiesto, che vi erano presupposti, e che vi era un atteggiamento del P.M. il quale diceva, spiegandolo: 'aspettiamo del tempo, difensori, perché c'è una fase particolare per cui richiede il tempo - tutta giustificata in atti – e dopo lo faremo'. Il GIP ha dato ragione al difensore che non voleva, che chiedeva l'incidente probatorio. In quel momento era una situazione passeggera. Nel momento in cui è stato possibile, lo ha concesso. In questo, ha dato ragione al P.M., però attenzione, l'incidente probatorio era stato richiesto da una delle parti. Quindi un GIP è sicuramente terzo, in questa situazione. Quando gli elementi sono elementi tali che lo consentono, l'incidente probatorio viene eseguito. Allora arriviamo al momento in cui questo incidente probatorio viene ammesso. Ma ci viene qui qualcuno, il difensore di Vanni, a riferire che c'erano delle impossibilità da farlo, perché si trattava di una malattia che in realtà il Lotti non aveva. Ma lì ci sono le preclusioni per quello che riguarda l'ammissibilità dell'incidente probatorio ex 396, c'era una serie di difensori degli imputati. Nessuno ha fatto valere queste preclusioni perché, signori, avevano tutti interesse e volontà di fare quell'incidente probatorio che era stato richiesto. E quindi, quando si sono maturate le situazioni oggettive per farlo, l'incidente probatorio è stato fatto. Nessuna opposizione vi è stata... Mi si dice con enfasi: 'acquisiamo la perizia medico-legale nella quale sembra che il Lotti stava bene. Due sole considerazioni: quella perizia medico-legale, in realtà, è una consulenza tecnica del P.M. e quindi non può essere acquisita da voi. Io ho indicato a testi le persone che l'hanno redatta. Farà il difensore tutte le domande che chiede, ma quella perizia medico-legale in cui si parlava del... Chiedo scusa, anch'io sono caduto nell'errore. Quella consulenza tecnica medico-legale nella quale si parlava delle condizioni di salute del Lotti, era antecedente al momento in cui quelle condizioni sono peggiorate. Quindi, non solo non è possibile fornirla a loro, ma è una perizia, o una consulenza, che doveva essere utilizzata in quella fase per le opposizioni all'incidente probatorio che non sono state fatte. E quindi vi è preclusione. Arriviamo al dunque del merito della conduzione dell'incidente probatorio che, a mio avviso, non rende giustizia nemmeno nella narrazione del fatto, fatta di parte, per interesse del difensore di Vanni, al come sono andati i fatti. Ci eravamo in tante parti presenti. Ognuno con propri interessi di parte. C'era un Giudice terzo, c'erano i difensori di tutti gli imputati che le eccezioni che potevano fare, le domande che hanno fatto e eventuale eccesso di potere - io mi vergogno quasi a ridirla, questa parola, ma non è mia - eccesso di potere del GIP, avevano la possibilità di farli valere in quella sede. Si sono ben guardati, perché ovviamente si trattava, come spiegherò a momenti, di una conduzione, di un atto con determinate caratteristiche e nelle quali nessuno è andato fuori dalle righe. Anche perché voi rileggerete, spero, mi auguro certamente con calma, tutto l'incidente probatorio e vi accorgerete che il difensore ha estrapolato solo alcuni punti che a lui facevano comodo. Voi, leggendoli, vi renderete conto della correttezza che ha, non solo tenuto nella conduzione di incidente probatorio il GIP, ma tutte le parti, difensore del Vanni compreso. Veniamo al punto. Dice: ‘ma il GIP è intervenuto, non intervenuto, non doveva intervenire’. Ma, signori, è un equivoco, quello che fa il difensore oggi, che risolve, una volta risolto, è chiarissimo che le cose non stanno come dice il difensore. Mi spiego: il nostro Codice prevede l'incidente probatorio, è vero, come prova anticipata. Però, fra la prova che acquisisce il GIP e la prova, in questo caso l'interrogatorio di Lotti in dibattimento, c'è una sostanziale differenza che è quella che spiega le anomalie che ha letto il difensore. Perché voi, signori Giudici della Corte di Assise, non conoscete, perché non potete conoscere, le dichiarazioni di Lotti. Quindi non siete nella facoltà, nel caso in cui venga, nel momento in cui sarà sentito Lotti, finché non ci saranno contestazioni, non avete la possibilità di avere immagazzinato nella vostra mente ciò che Lotti ha detto. Nell'incidente probatorio, che lo si voglia o no, perché questo il Codice prescrive, il GIP conosce tutti gli atti nel loro dettaglio, comprese le dichiarazioni di Lotti. Quindi è chiaro che, quando il P.M., com'è avvenuto, fa delle contestazioni nel momento in cui Lotti non parla, lo invita e sicuramente fa delle domande a che questo ricordi e parli, fa contestazioni non suggerisce risposte, può essere. Perché avviene in dibattimento spessissimo che anche il Giudice intervenga in questa attività di stimolare il ricordo del Lotti, il quale quelle dichiarazioni le ha già fatte, signori. Non c'è una situazione anomala in cui si suggerisce una risposta, Assolutamente no. È una risposta che lotti ha già dato. In questo caso, non essendoci una risposta chiara del Lotti, vi è una contestazione del P.M. nella quale si è inserito, qualche volta, il GIP. Da qui a un eccesso di potere, signori, io vi lascio a voi - che non siete in questo caso chiamati a giudicare di questo comportamento del GIP - vi lascio capire come si vuole andare lontano. Qui si tratta di due situazioni completamente diverse. C'è un GIP che conosce gli atti; un Giudice di Corte di Assise che non li conosce. E quindi è una situazione che è cosi prevista dal Codice di procedura. E allora, signori, arrivare a dire che siccome un GIP ha fatto qualche domanda, o qualche contestazione, è un Giudice che ha fatto un eccesso di potere e quindi non è utilizzabile, il passo è talmente lungo e comunque è un passo che non ha niente a che vedere con questi atti.
Presidente: Scusi, Pubblico Ministero, un attimo, un attimo solo. I fotografi possono intervenire in aula, però non fare fotografie. 
Voce fuori microfono: No, certo, non si preoccupi. 
Presidente: No, siccome vedo il signore con la camicia rossa che già inquadra e rinquadra. Non si possono fare, abbiate pazienza. Le fate, come si è detto, all'intervallo o dopo l'udienza, sennò diventa un cinema questo qui, un set di un cinema, un film. Va bene, può proseguire Pubblico Ministero. 
P.M.: Presidente, la ringrazio. Un'ultimissima considerazione, che secondo me è quella che poi consentirà a loro di dare una risposta negativa a questa eccezione, tranquilla. Ma signori, qui si tratta poi del potere-dovere che avete voi di valutare, insieme a tutte le altre prove, l'incidente probatorio, l'esito dell'incidente probatorio, le dichiarazioni del Lotti, quelle che farà, le domande che voi gli farete. Quindi non vedo assolutamente come un atto che, poi ha il valore di prova che poi voi dovete valutare insieme alla altre, possa essere, per i motivi assolutamente insussistenti esposti dal difensore, oggi essere dichiarato nullo. Per questi motivi chiedo che l'eccezione, o entrambe le eccezioni siano respinte. 

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