venerdì 8 febbraio 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 20 maggio 1997 - Terza parte

Segue dalla seconda parte.

Avvocato Filastò: Il guaio è che a questo punto succede una cosa strana, ed è per questo che parlo di accordo. Si passa all'esame delle parti civili. Esiste una disposizione del Codice di procedura, per cui, se ne fanno richiesta, le parti offese possono chiedere che sia il GIP, in sede di incidente probatorio, a fare le domande. Ma a me, questa richiesta, non risulta. Dalla trascrizione non risulta. Fatto sta che il GIP, Mentre fanno le domande le parti offese, interviene numerosissime volte. E il suo metodo è identico a quello del Pubblico Ministero, purtroppo, ecco. A pagina 3 del fascicolo 2: Giudice: "Attraversando la strada, come lei ha già detto, arrivarono al ciglio. Poi c'era un fossetto, vero?" Il particolare che questa persona sospettabili le sue dichiarazioni, per tante ragioni, insomma. Non stiamo ora a parlarne, ma insomma, dovrebbe riferire, ad esempio ad un fossetto... E chi gliel'ha detto? E che risponde? "C'era un fossetto", dice l'imputato. Certo, e che doveva dire, che non c'era il fossetto? "Sì - dice l'imputato Lotti - entrarono in macchina, ma videro che erano due uomini. "E che facevano?" "Erano due uomini, e che facevano, che dovevano fare?”, dice il Lotti. E qui il Giudice: "Cioè, lei vide il Vanni con un coltello in mano". Eh, ma scherziamo! Pagina 7 fascicolo 2: "Lei vide il Vanni con un coltello in mano". "Sì" dice Lotti." Quando aprirono gli sportelli, vidi il coltello". Osserveranno i Giudici, se prima di questo momento, il Lotti aveva mai parlato di un coltello in mano a chicchessia. Fascicolo 2 pagina 10: "Quindi, abbia pazienza" - dice il difensore parte civile avvocato Colao - "Lei dichiara esplicitamente che il Pacciani rincorse il giovane francese, lo bloccò e lo accoltellò al collo e al petto?" Si ha un bel ritenerlo, un "Convitato di pietra", questo Pacciani, ma ogni tanto spunta fuori. E spunta fuori in circostanze e in situazioni non proprio, vero, da festa campestre, o da gara di bocciofili, "No, non è questo" - dice Lotti - "No, non è questo. Non è così, no" e qui interviene il Giudice e dice: "Vide che lo colpì, ma non sa". Lo ha detto Lotti che Pacciani colpì qualcuno? No, lo ha detto il Giudice. Fascicolo 2 pagina 14: "Io ho visto, nascondevano quella roba lì in questo posto agli Scopeti", dice Lotti. "Poi non so che era, se era quello, o era altra cosa...." Questo è normalissimo, no? Quando le persone vanno in giro ad ammazzare delle altre persone, poi in genere fanno una buca, la scavano e ci nascondono dentro alla buca, a pochi passi dai cadaveri, non so, armi, feticci, quello che vogliono. È regolare, si fa così, sempre. Ma il Lotti, di buche, non ne ha parlato. E chi è che dice: "In quella buca?" "Sì, c'è una buca che nascondeva qualcosa", lo dice il Giudice. Il Giudice: "In quella buca?" "Sì". "C'è una buca che nascondeva qualcosa". Ed è bell'e sistemata anche la buca. A pagina 58 inizia quello che, da un punto di vista tecnico, costituisce la questione di nullità. Che va bene, si colora, su tutti quegli aspetti che ho detto prima, ma che ha a che fare più specificamente con questo aspetto. In sostanza, la questione è in questi termini: l'avvocato Pepi sta facendo delle domande, prima sulla personalità di Lotti, E viene bloccato, dice: 'c'è una perizia'. Perizia di cui nessuno ha mai parlato. E quindi non faccia domande di questo genere. Ma l'avvocato Pepi dice, si sta parlando di quella costrizione di cui accennavo prima. La costrizione per la quale il Lotti sarebbe determinato a seguire queste persone nelle loro imprese criminose. E l'avvocato Pepi dice giustamente: "No, ma la persona costretta, è la persona che viene costretta anche fisicamente. Lei aveva una autonomia”. Gli ha chiesto, se per caso, in questi posti ci andava con la sua macchina. Lotti ha risposto di sì, e allora l'avvocato dice: "Lei aveva la sua autonomia". Poteva andarsene quando voleva. Al limite, non è che lo prendevano e se lo portavano addosso. "Lei aveva una autonomia, una libertà di azione. Tranquillamente. Perché andava con la propria macchina". Il Lotti dice: "Sì", tant'è vero che a un certo momento, mi sembra, per l'omicidio di Giogoli ha detto : "Io, ad un certo punto, presi e me ne andai via e loro restarono lì. Sì, siamo venuti via dopo pochino...", dice il Lotti. "Quindi è una forma di costrizione molto labile", insiste l'avvocato Pepi. E qui interviene il Giudice e dice: "Va bene, avvocato. Qui non si tratta di accertare la responsabilità di Lotti". Quello che aveva detto prima il Pubblico Ministero. È il Pubblico Ministero, quando l'ho accennato, avete visto. Io faccio quello che mi pare, d'altronde... sì, lui sì. Ma non il Giudice. E in funzione inibitoria di una linea di indagine del difensore. Il quale difensore ha tutte le ragioni di accertare la responsabilità o meno di Lotti, perché, prima di tutto il punto di attendibilità. Quante volte, in processi di altro genere, abbiamo sentito dire che intanto un imputato, il quale accusa un imputato cosiddetto collaborante, o pentito, o collaboratore di giustizia, tutto quello che volete, intanto è attendibile in quanto accusa se stesso, e accusa se stesso in modo veritiero. E poi come si fa qui, nella posizione di Lotti, a sceverare quello che riguarda lui e quel che riguarda altri? Erano insieme si o no? Erano uno accanto all'altro, si, o no? Lasciamo perdere quel che possano, quel che possa aver capito Lotti di questa situazione. Ma insomma, che il concorso c'è pieno spaccato, eh. Se c'è. E non è scindibile, eh. Come si fa a parlare di una cosa e a non parlare di quell'altra? Che specie di arzigogolo è questo? Di separazione, frammentazione di una materia di indagine, è questa? E tenete presente, per avvertire di più la gravità di questo intervento da parte del Giudice in questa situazione, che questo incidente probatorio lo si sta svolgendo nel presupposto che il Lotti non interverrà al dibattimento, non lo sentirà più nessuno. Come no, la richiesta è questa. Può darsi che non venga perché è malato, perché probabilmente lo stanno... Come, accidenti! Il presupposto, la richiesta è su queste basi. Che siano infondate oppure no, la richiesta è fatta su queste basi. Il Giudice sa questo. A questo punto il Giudice interviene ancora. Pagina 22: "Ha certo, la costrizione” - dice l'avocato Pepi - "è un concetto giuridico". "Ha certo", dice il Giudice. "Un concetto giuridico del quale si divertiranno a pronunciarsi i Giudici, eh". Come i Giudici? Si divertiranno a pronunciarsi i Giudici? Lui che sta facendo in questo momento, cos'è? È venuto a portare un telegramma? Non ho capito. Risponde alla stessa domanda che ha fatto l'avvocato Santoni Franchetti: "Lei si sente responsabile?" O lasciamo passare la domanda. "Lui ha dato una risposta che atteneva alla sua responsabilità morale. Per quanto attiene la responsabilità giuridica provvederà il Giudice a decidere". E basta. Mi sembra ultroneo insistere su questi punti, è chiuso. Pietra tombale su questo tema fondamentale del coinvolgimento personale, diretto di Lotti, della sua attendibilità in rapporto alla realtà di un eventuale pentimento, credano. Perché c'è anche questo da dire. Intanto attendibile, in quanto si è pentito. E si è pentito di qualche cosa di vero.
Presidente: Possiamo fare una domanda un attimo? 
A.F.: Sì, Presidente.
Presidente: Il Lotti si è allontanato, per quale ragione? È andato spontaneamente, o come... 
Avvocato: Si è allontanato un attimo, perché ha problemi di mal di schiena.
Presidente: Va bene, va bene. 
Avvocato: Non può stare a sedere.
Presidente: Diamo atto che si è allontanato. Va bene. Può riprendere, avvocato.
A.F.: Grazie, Presidente. Da pagina 30 a pagina 32, c'è un episodio di una sgradevolezza sul piano proprio della... Qui siamo di fronte, che uno dice: 'ma questo è un atto in cui si cerca di acquisire una prova, si cerca di approfondire?'. Sto parlando del punto di vista del Pubblico Ministero e del GIP. Agli atti esiste una telefonata fatta dal Lotti ad una certa Filippa Niccoletti, in cui il Lotti praticamente sconfessa se stesso. Basta leggerla, dico, non è che ci voglia poi tanti sforzi interpretativi. Staremo a vedere, se ne riparlerà, ma insomma, più di quello... Ora è vero. Bene. Chiedo l'allegazione della trascrizione della telefonata, perché serve ai fini di questa eccezione che sto facendo. L'avvocato Pepi, ovviamente, sta cercando di entrare nel tema di questa telefonata per capire che cosa si sono detti, insomma, che spieghi questo signore certe espressioni equivocabili. E il Giudice interviene e dice: "Quelle telefonate sono tutte da interpretare, avvocato". Quelle telefonate. Qui si parlava di una, tanto per cominciare. E poi è proprio quello che voleva fare, l'avvocato. Voleva interpretare. E qui interviene, sapete chi? Lotti - pagina 30 - il quale, sentendosi... Di questa telefonata, vero, il Lotti ha orrore, no? chiaramente. Non si capisce perché. Sentendosi spalleggiato dal Giudice, si rivolge all'avvocato Pepi - lo avesse fatto a me, non per dire, vero, i caratteri sono diversi nella vita, ecco - e dice: "O perché deve andare ad insistere sempre sulla telefonata?", gli dice. Qui, un imputato, per i delitti di questo genere, che si rivolge ad un avvocato che gli sta facendo una domanda, dice: 'ma perché insiste su questa telefonata?. Il Giudice non dice niente. Dice, ma come, e non gli dice nulla il Giudice? 'Stia al suo posto, lei. Ma come si permette di dare sulla voce ad un avvocato che sta facendo il suo dovere. Poi dice: "Ma dove l'ho visto?" "Cioè, vuol dire no", dice il Giudice. Va bè. L'avvocato Pepi: "Allora lei diceva le bugie anche alla Nicoletti". Risposta del Lotti, sì, bella risposta a tono, all'avvocato Pepi: "Ma sempre su questa telefonata, ma perché?" A un certo punto si è anche detto, molto confidenzialmente, il Lotti c'è qualcuno che lo lascia fare. E si rivolge all'avvocato Pepi e dice: "Allora, non insistere su questa telefonata, perché non..." E l'avvocato Pepi dice: "Senta, io insisto su quello che mi pare", giustamente, no? E l'Imputato Lotti: "No, quello che gli pare, no", dice. L'avvocato Pepi dice: “Lei mi deve dare delle risposte, Lotti", ha ragione, dice: 'ora basta insomma, eh, di prendersela con me '. E interviene il Giudice, interviene il Giudice per dire che? Per dire: 'Lotti, senta, stia al suo posto lei, eh'. Risponde all'avvocato, dice: "No, può anche non rispondere". L'avvocato Pepi ha detto: "Lei mi deve dare solo delle risposte, Lotti". E il Giudice dice: "No, può anche non rispondere”. Prova ne sia che a pagina 40, quando oramai è alle strette il signor Lotti, anche nell'incapacità di dar risposte sensate sul conto di questa telefonata, ad un certo punto, passano pochi minuti di tentativo di esame da parte dell'avvocato Pepi, e il Lotti dice - gliel'ha detto il Giudice: può anche non rispondere - e il Lotti dice: "No, non dico più niente". "Si avvale della facoltà di non rispondere?", "No, non rispondo". "Bene. Domande?". Domande... Bene, tutto questo, secondo questo difensore, identifica con particolare riferimento a quel momento di questo tormentato, per chiamarlo cosi, incidente probatorio, con particolare riferimento a quel momento in cui il Giudice delle indagini preliminari interviene inibendo al difensore di approfondire il tema della responsabilità di Lotti, ritenendolo ultroneo rispetto all'incidente probatorio in questo, come dire, aderendo a quella che era l'impostazione iniziale del Pubblico Ministero, da questo punto di vista qui, tutto questo identifica una nullità sotto il profilo dell'articolo 178 lettera C del Codice di procedura penale, perché da tutto il contesto di questo atto e in particolare con riferimento a questo aspetto del problema, siamo di fronte ad una inibizione da parte del GIP, il quale ha fatto uso improprio dei suoi poteri dell'intervento dell'avvocato difensore, non giustificato da nulla e totalmente quindi invalido. Ma, dicevo prima, c'è quest'altro aspetto. E l'altro aspetto riguarda non più il 178, ma riguarda l'articolo 179. L'articolo 179 dal Codice di procedura penale: "Dispone che sono prescritte a pena di nullità, sono insanabili, sono rilevate di ufficio a ogni stato e grado del procedimento, eccetera, e quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato, o dall'assenza del suo difensore nel caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Bene. L'articolo 393, in tema di incidente probatorio." Dispone che la richiesta della parte che chiede l'incidente probatorio deve indicare le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. Il Codice non dice né imputati, né indagati. Fa riferimento a persone nei confronti delle quali si procede. Abbiamo parlato a lungo, via via che abbiano esaminato prima questo atto - come dicevo prima - straordinario del "Convitato di pietra" Pacciani. Nella richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero, Pacciani non è menzionato. Né lui, né il suo difensore. Manca questa indicazione. Doveva esserci? Certo che sì. Non solo perché si sta procedendo per fatti che lo riguardano, ma non vale qui dire che si sta procedendo per fatti che lo riguardano in un altro processo che non è questo, che è un processo che si trova da un'altra fase di giudizio. Perché si sta procedendo anche in questo processo contro Pacciani, lettera U del capo di Imputazione: associazione per delinquere. Sia chiaro, vero: "Del delitto previsto all'articolo 416 Codice penale, deve essersi associati tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si procede separatamente allo scopo di commettere, nella Provincia di Firenze, i delitti di omicidio ai danni di giovani coppie appartate in auto di cui ai capi che precedono, organizzandovi ... gli associati, una attività preventiva di osservazione delle vittime, dei luoghi e dei tempi in cui...", eccetera, eccetera. Quindi, quando si esamina Lotti su questi accordi, su queste presenze, su questi incontri, su queste strane situazioni che lui descrive, lo si sta interrogando su fatti che riguardano Pacciani anche in questo processo non solo perché, insomma, a Pacciani fischiano le orecchie per tutto questo incidente probatorio, perché veramente la presenza costante sua nel processo, che non deve avere un difensore uno così? Deve essere escluso da quest'atto, un atto di questa importanza, di questa rilevanza? Ma perché si procede contro di lui anche in questo procedimento, nel procedimento numero 5047/95 Registro di reati. Che poi il Pubblico Ministero abbia preferito procedere a parte per Pacciani, che ci importa a noi, che c'entra questo? Deve essere affidato all'arbitrio del Pubblico Ministero, la difesa di un cittadino? Perché è di questo che si sta parlando: della difesa di un cittadino, del suo diritto sacrosanto a difendersi quando si stanno raccogliendo delle prove a suo carico, o a suo discarico, come preferite. Di questo si sta discutendo: di un fondamento del cardine del nostro ordinamento, della nostra procedura. E lui non deve esser presente in quel momento? Deve davvero essere ridotto alla statua del commendatore di pietra, senza voce, né difensori? E poi lo ha detto la Corte Costituzionale, fra parentesi. Sentenza interpretativa in data 10 ottobre 1990, numero 436: Nicotra. Sta in Cassazione penale 1990, II 368: La Corte Costituzionale ha affermato che la richiesta di incidente probatorio deve essere notificata a cura di chi l'ha proposta anche ai difensori delle parti interessate. Ora ditemi che Pacciani non è la parte interessata qui, no. Ditemi, voglio dire, non si può dire, ecco. Si possono dire tante cose, ma questa proprio no. "Così da porre questi, concretamente in grado di presentare le eventuali deduzioni sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta stessa". Si sono viste quali avrebbero potuto essere le obiezioni che qualcun altro, il difensore di Pacciani poteva svolgere di fronte a una richiesta di incidente probatorio. Non lo ha potuto fare perché nessuno gliel'ha detto, perché nessuno lo ha informato. Nessuno gli ha notificato l'atto, nessuno lo ha posto in condizioni di esercitare, sia pur per brevissimo termine, quel diritto processuale previsto dal Codice. Questo è sanzionato dall'articolo 179,non c'è nulla da fare. Ripeto la nullità assoluta rilevabile ad ogni stato e grado del giudizio, tale che, professionalmente, mi sono visto costretto a sollevarla, perché preferisco che il processo si faccia e che lo si faccia non sull'acqua, non su qualche cosa che può essere minato alle fondamenta. Salvo che le conseguenze. Io non credo che se voi eliminate questo atto, come vi chiedo di fare, ritenendolo nullo ed espungendolo dal dibattimento, dal fascicolo di dibattimento, starei per dire dal mondo, questo comporti la nullità del decreto di citazione. Perché il decreto di citazione emesso dal GIP è sicuramente avvenuto sulla base anche di altri elementi. Non credo che - ma questa è una mia opinione, poi a decidere sarete voi su questo argomento, su questo punto io sono remissivo - ma credo che, da questo punto di vista, questo atto, non trascini tutto il processo in questo dibattimento. Questo è il mio parere, poi...
Presidente: Attiene alla prova,
A.F.: Come?
Presidente: Attiene alla prova, quindi...
A.F.: Esatto. Comunque... Io però concludo perché venga dichiarata la nullità dell'incidente probatorio 10 febbraio 199? sotto il doppio profilo: della nullità ex articolo 178 Comma I lettera C; e della nullità ex articolo 179, articoli 393, 395 del Codice di procedura penale. Grazie. 

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