mercoledì 29 aprile 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 28 gennaio 1998 - Prima parte

Presidente: C'è la rinuncia del signor Vanni a presenziare all'udienza di oggi. Signorina, Mazzeo e Filastò per Vanni: rinunciante a comparire. Begattini per... Federico Bagattini per Faggi: sempre contumace. Avvocato Zanobini, per Corsi: assente. L'avvocato Bertini per Lotti: assente. E poi Curandai per tutte le parti civili. Va bene? Allora, Pubblico Ministero., cosa c'aveva lei?
P.M.: Volevo fare quelle produzioni per le quali ero stato invitato dalla Corte. E esattamente si tratta delle trascrizioni relative agli interrogatori resi al P.M., al Gip dall'imputato Vanni. Poi vorrei depositare il verbale relativo alla deposizione dei periti... del perito Benedetti, ingegner Benedetti, nel processo Pacciani, nel corso della quale 1'ingegner Benedetti dette conto dei risultati della perizia riepilogativa, che era stata fatta nel corso delle indagini del Giudice Istruttore dottor Rotella nel 1987, per dimostrare che si trattava di un'unica arma. Io non ho potuto portare oggi l'elaborato integrale perché era un elaborato... 
(voce sovrapposta)
Presidente: Va be'...
P.M.: ...che conteneva numerosi allegati fotografici originali relativi alle modalità con cui era stata fatta quella perizia. Perizia che si trova agli atti della Corte di Appello. Io ritengo - e per questo è l'unica richiesta che fa il P.M. - che per quanto riguarda il P.M. è più che sufficiente questa perizia. Ovviamente le altre parti, io non mi oppongo chiunque voglia depositare in proposito altre perizie, o la perizia... copia di quella perizia lì. Vorrei anche depositare, chiedere di essere autorizzato a depositare un altro verbale del processo Pacciani. Quello in cui la Corte, ex 587, dette incarico ai professori Fazzari, Chiarelli e Cianciulli, di misurare e di stabilire qual era l'altezza dell'imputato Pacciani, di quel processo, e gli esiti di quella perizia, che furono riferiti in udienza, l'udienza del 7 giugno '94. Sono a mio avviso utili perché oggi la Corte possa avere davanti un elemento di riscontro a quello che era sostanzialmente il problema del - se problema era - relativo ai colpi sparati sul furgone nell'omicidio dell'83. E quindi chiedo di produrre questo verbale. Per dovere di collaborazione, siccome in un'istanza fatta qualche giorno fa, il difensore di Vanni parlava di quel verbale di Allegranti Lorenzo, in cui 1'Allegranti aveva dichiarato ai Carabinieri di Rimini che aveva ricevuto solo due telefonate e non quelle 10-20 di cui parlava nel corso del dibattimento, io glielo contestai, non ricordo se le dichiarazione dell'Allegranti, quel verbale l'ho depositato. Comunque, siccome l'avevo già richiesto io, perché l'avevo utilizzato per contestazioni; l'ha chiesto espressamente il difensore. Io credo di averlo già depositato, comunque l'ho ridepositato. Vorrei poi depositare - e questa è una mera formalità che dovevo fare in cancelleria, ma ancora non ho fatto e quindi mi accingo a farlo oggi - a depositare tutti quei verbali che nel corso delle varie udienze io ho utilizzato per contestare qualcosa, anche in udienze remote del luglio, o del giungo scorso, a qualche teste e poi di fatto non ho materialmente depositato. Si tratta di verbali usati per contestazioni, nei quali dei verbali del dibattimento è pacifico che sono stati ammessi, o comunque prodotti dal P.M. . Io non so se ciò è consentito. Però vorrei dire questo: io credo di aver verificato di averli depositati tutti. Non vorrei che qualcuno mi sia sfuggito. Se questo fosse avvenuto, io mi riservo nella giornata di controllare con la cancelleria, e se si tratta di verbali già offerti alla Corte e solo materialmente non prodotti, li deposito in cancelleria. Credo di averli già depositati tutti e la verifica l'ho fatta, però obiettivamente qualcuno, dato che mi era sfuggito, se ciò fosse avvenuto e sempre che si tratti di verbali ritualmente depositati e dei quali manca la produzione cartacea formale, mi riservo di farlo in cancelleria. Non ho altre richieste.
Presidente: Bene. Parti civili? Nulla. Gli altri difensori? L'avvocato Zanobini c'ha da fare un'eccezione mi pare. Cosa ha detto? Va be'...
Avvocato Zanobini: Presidente, sì, sì.
Presidente: Eh.
Avvocato Zanobini: No, non è un'eccezione.
Presidente: Va be', insomma, quello che sia.
Avvocato Zanobini: E' un'osservazione, come avevo anticipato alla scorsa udienza. L'osservazione è questa. Parlo di osservazione e non di eccezione perché è una questione che è rilevabile di ufficio dalla Corte in ogni stato e grado del procedimento. Vale a dire, le dichiarazioni del Vanni, che coinvolgono il mio assistito avvocato Corsi, e che sono quelle rintracciabili nel verbale reso, nel verbale delle stesse dichiarazioni rese dal Vanni al Pubblico Ministero il 21/10/96.
Presidente: Quelle che dice che ha visto il Corsi in piazza o al bar, ha visto la lettera e poi la strappata?
Avvocato Zanobini: Sono quelle incredibili - così posso definirle - perché anche gli stessi Pubblici Ministeri che lo interrogavano in pratica, mostravano e dichiaravano questa loro incredibilità, incredulità e sono quelle secondo le quali il Corsi, in parole povere, del Vanni, secondo sempre le dichiarazioni del Vanni, gli avrebbe detto: 'icché tu fai costì con codesta lettera?' ovviamente queste sono le parole e le espressioni del Vanni - 'Fammela leggere anche a me'. Ecco, questo è il verbale a cui io faccio riferimento. Per osservare e fare osservare alla Corte che cosa? Che, avendo il Vanni rifiutato l'esame, all'udienza che ora non ricordo ma che comunque la Corte vedrà quella che è, queste dichiarazioni, non ripeto perché facciano particolarmente paura alla difesa, ma, anche per i giudici non togati, semplicemente perché è una questione di osservanza delle regole, non possono essere utilizzate. Così come detta l'articolo 513 novellato per i giudici non togati, modificato dalla legge 7 agosto '97, numero 267. Che testualmente detta che: "Se l'imputato" - non ci interessa a noi se è contumace o assente ma - "rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice dispone a richiesta di parte che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, o al giudice nel corso delle indagini preliminari. Ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso". Ecco, quindi l'osservazione che questo difensore oggi fa è nel senso che, ovviamente, per rispetto delle regole, non viene dato il consenso alla loro lettura e quindi alla loro utilizzazione. Non è una questione puramente, diciamo formale, perché basta avere riguardo a quella ratio di questa norma. Vale a dire la ragione che sottostà a questa dichiarata per legge inutilizzabilità senza il consenso. Perché in pratica, se così non fosse, diciamo che si violerebbe la regola aurea di un sistema ispirato alle regole di un giusto processo e che consiste nel fatto che nessuna dichiarazione, raccolta nel procedimento, sia utilizzabile contro l'imputato, qualora il suo difensore non abbia avuto la possibilità di controinterrogare chi l'ha rilasciata. Giacché, in caso contrario, risulterebbero lese in maniera irreparabile le garanzie di tale soggetto. Ed è volta ad escludere che queste dichiarazioni rese dall'imputato al Pubblico Ministero, o alla Polizia Giudiziaria, eccetera, possano essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. Anche per i giudici non togati. Voi avrete visto come un altro imputato - mi riferisco al Lotti -ha reso certe dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari; ne ha rese altre nel corso dell'incidente probatorio, diverse dalle prime; ne ha rese altre ancora nel corso dell'esame nei suoi confronti, effettuato dal Pubblico Ministero; ne ha rese altre ancora e diverse nel corso del controesame del difensore. Questa è semplicemente la ragione sostanziale di diritto del giusto processo che sottostà a questa disposizione. E io credo quindi che questo il difensore naturalmente abbia l'obbligo di farlo presente alla Corte. L'altra osservazione, sempre in ordine alla categoria della inutilizzabilità, categoria diversa dalla nullità, vero? perché mi riferisco a quella già proposta e che ora diciamo intendo ricordare alla Corte, anche alla luce di quelle che sono le motivazioni che ho ben presente e che la Corte ha correttamente messo a base del suo provvedimento originario, al momento in cui questa osservazione fu fatta da questo difensore. Vale a dire che, ad avviso di questo difensore, questo difensore in altri termini ribadisce ancora una volta che sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'attuale imputato avvocato Corsi, da lui rese il 15/06/96 e che sono la base della imputazione. Nel provvedimento che la Corte prese, con il quale per altri motivi anche, e quindi per una, diciamo, ad avviso della Corte, intempestività, sulla quale il difensore non è d'accordo. Ma comunque non è questo il momento e il punto. Ebbe a dire che dovevano in ogni caso essere ritenute acquisibili, in quella fase, al fascicolo del dibattimento perché costituente corpo del reato. E si aveva riguardo non tanto al contenuto dell'atto, quanto al documento. Questo ricordo che era la motivazione. Citando una massima della I Sezione della Cassazione del... una massima della VI Sezione della Cassazione e precisamente dell'8 gennaio '97. Voglio fare osservare alla Corte che la stessa sezione della Corte di Cassazione ha cambiato indirizzo - indirizzo poi seguito anche da altre sezioni - vale a dire completamente rovesciando il principio. Il quale, nella sentenza 21 marzo '97 della Corte di Cassazione, numero 2730, che io soltanto per comodità posso offrirvi in copia, ha diciamo stabilito questo nuovo principio : "Il processo verbale delle dichiarazioni rese da taluno nel corso delle indagini preliminari ed il cui contenuto abbia poi dato luogo alla formulazione" - penso sia proprio il nostro caso - "a carico del dichiarante, del reato di favoreggiamento personale, non è perciò solo assimilabile a corpo di reato ed inseribile quindi nel fascicolo per il dibattimento, nel procedimento avente ad oggetto il suddetto reato". E quindi, precisa anche in motivazione che: "Non viene in essere in questo caso tanto il documento, la res materiale, quanto il contenuto che invece in questo verbale esiste. E quindi si tratta di guardare se questo contenuto è un contenuto utilizzabile o meno, ai sensi dell'articolo 63. E laddove si riscontri..."
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Zanobini: Come?
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Zanobini: No, no, no. Io ho già. concluso, Presidente. Faccio di nuovo osservare alla Corte che su questa questione, già diciamo sollevata, ecco, siccome appunto vi è nel provvedimento della Corte una motivazione...
Presidente: Me la ricordo. Sì, me la ricordo.
Avvocato Zanobini: Eh, e quindi che... faccio presente che appunto, essendo in questo provvedimento fatto riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione, la VI Sezione, dell'8 gennaio del '96. Ecco, dico che l'indirizzo, il principio in riferimento al quale la Corte aveva preso questa decisione è cambiato e quindi faccio presente quello che è il nuovo indirizzo e il nuovo principio.
Presidente: Bene.
Avvocato Zanobini: Io non ho altro da aggiungere.
Presidente: Quindi lei si oppone alla utilizzabilità di quelle dichiarazioni lì, del 15 giugno '96.
Avvocato Zanobini: Così come per il resto, eccetera.
Presidente: Bene.
Avvocato Zanobini: Dico però che, appunto, è un'opposizione-osservazione, perché ancora una volta, ripeto, che questa rilevabilità ai sensi dell'articolo 191 del Codice di procedura penale è di ufficio, in ogni stato e grado.
Presidente: Bene. Altri difensori? 

0 commenti: