giovedì 30 aprile 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 28 gennaio 1998 - Seconda parte

Segue dalla prima parte

Avvocato Filastò: Presidente, signori della Corte, io mi devo pronunciare su varie questioni e sono spiacente di dover dichiarare fin dall'inizio la mia inadeguatezza anche perché la questione fondamentale e che attiene ad un'istanza di perizia psichiatrica nei confronti di Mario Vanni, avrebbe dovuto essere da parte mia supportata anche dall'esame di quel che era stato detto dai periti durante il dibattimento, ma ho avuto le copie solamente ora. E perciò vi prego di supportare quello che dico io con gli atti che sono in vostro possesso, con le deregistrazioni e con tutto quel che è emerso in questo procedimento. Prima di tutto, Presidente, io ritengo che le dichiarazioni di Vanni non siano utilizzabili in toto. Questo perché l'imputato non ha mai detto chiaramente di avvalersi della facoltà di non rispondere, di non voler rispondere. Rivedano il verbale, che io ho rivisto, ripensino a come si è svolto quell'episodio processuale e si rammentino come sono andate le cose. 'Lei vuol rispondere?' 'Che devo dire?'
Presidente: Non ho capito sotto che profilo... più…
Avvocato Filastò: Sotto il profilo della inutilizzabilità di quello che ha detto e sotto il profilo della necessità di richiamarlo qui e domandargli se vuole essere sottoposto all'esame e di accertarsi che abbia capito la domanda e che risponda adeguatamente. Perché quando questo difensore ha fatto una questione - e non l'ha fatta fra l'altro, l'ha proposta direi ex ufficio, correttamente la Corte, una questione ex articolo 70 del Codice di procedura penale - derivava anche da quel dato: una assoluta mancanza di dialogo fra il difensore e l'imputato, questo lo testimonio io. Non c'è modo di parlargli a quest'uomo. Di fargli presente quali siano i problemi che lo riguardano. Quale debba essere il suo eventuale atteggiamento difensivo. E tutto questo ha avuto un'esatta corrispondenza in un momento topico del processo, quando gli è stata rivolta... quando è maturata la fase processuale in cui lui avrebbe dovuto rispondere ad un'esame, gli è stato chiesto se voleva essere sottoposto all'esame oppure no, se voleva rispondere o se voleva avvalersi della facoltà di non rispondere e ha risposto: 'che devo dire?' Punto interrogativo. Producendoci nella sua solita, stereotipata, manifestazione nello stereotipo, tipico di personalità di questo genere: 'io sono innocente, che voglio da me, non c'entro nulla, Presidente mi faccia la gentilezza di mandarmi a casa', che sono le uniche parole che ha preannunciato dall'inizio alla fine di questo dibattimento, salvo qualche altra precisazione quando qualche testimone 'unn'è vero, gl'è apparso un pochettino troppo fantasioso. E cosi è andato avanti tutto il processo, salvo momenti in cui questo, lo avete osservato tutti, dormiva come un ghiro accanto a noi difensori. Naturalmente la Corte deve ancora pronunciarsi su questa questione che riguarda l'articolo 70, ma non è questo, su quello vi pronuncerete. Sulla base anche di questa perizia che è stata fatta, sulla quale ho delle riserve, lo dico subito Presidente, soprattutto sotto il profilo dell'approfondimento. Una perizia che, per la prima volta in vita mia, 10 ho 35 anni di professione sulle spalle, di penalista, è la prima volta che vedo fare una perizia di questo genere, in una settimana. È la prima volta che vedo fare una perizia di questo genere, in cui l'esame psichiatrico si svolge in un'ora, in un camerino d'ospedale, dove ci sono gli altri degenti, visitatori e tutto il resto, da parte di uno stuolo di periti. La dottoressa Niccheri è tornata il giorno successivo, per dire la verità, per approfondire il discorso, a trovarlo a casa questo signore e non l'ha riconosciuta. Comunque, non si dica che qui la difesa vuole una sospensione di sei mesi, perché non è vero nulla. La difesa non l'ha nemmeno fatta questa istanza. La difesa ne fa un'altra ora, anche sulla base di quel che è emerso in quella perizia - perizia... sì, formalmente lo è - psichiatrica che si è svolta: senza risonanza magnetica, senza esaminare i tracciati della TAC con i mezzi di contrasto, con un esame psichiatrico che è quello che ho descritto prima, come è emerso del resto anche dal dibattimento. Con quelle vibranti, non direi, non le definirei contrasti o opinioni diverse dei periti, ma direi quasi proteste dei periti di parte, dottoressa Niccheri e dottor Sottili, che sono anche nella relazione finale che sono a verbale. Valuterà la Corte. Quello che, a avviso di questa difesa si impone, è che questo soggetto venga sottoposto ad una perizia psichiatrica tendente ad accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti: esistente, non esistente, grandemente scemata, oppure no, ai fini dell'applicazione di quelle norme del Codice penale che tutti noi conosciamo. Questo lo dico da diversi profili. Il primo profilo è quello... è l'ultimo. Cominciamo di fondo a esaminare questo problema. Voi sapete, perché m'avete sentito fare questa istanza, nel corso della mia esposizione introduttiva, voi sapete che questo fu oggetto fra l'altro di un contrasto fra me e il codifensore, per il quale io, di fronte a questo contrasto, dissi: 'signori, arrivederci' e me ne andai, tanto ritenevo fondamentale questo aspetto. E su quelle cose che dissi allora, non devo far altro che richiamarmi a quello che avevo detto e scritto, lo potete rileggere, qualche cosa aggiungerò oggi, ma ben poco. Fatto sta che, che cosa avviene? Avviene questo comportamento dibattimentale di questo imputato, le lunghe dormite, il suo parlare in quel modo, fino a quell'evento finale che ho descritto, per il quale io dico che qui non c'è la indicazione precisa che dovrebbe esserci di una volontà di rifiuto di sottoporsi all'esame, anzi. La domanda: 'che devo dire?' sembrerebbe rivolgersi in un altro punto, in un'altra direzione. Fatto sta che questo signore, il quale ha già avuto in carcere un episodio di assenza, è caduto, tanto che gli è stato diagnosticato un ictus. Quindi già una situazione che deponeva, quantomeno, per una situazione di encelopatia su base vascolare. Poi una volta liberato, tornato a casa, cade a terra, perde l'uso della parola, ha periodi di assenza. Da qui poi quella perizia che è stata fatta. Che cosa è emerso in questa perizia, dal punto di vista che dico io? Mi baso su quelli che sono i risultati della perizia, della relazione peritale depositata dai due periti. Attenzione. Questo lo dico per i giudici popolari perché i giudici togati hanno ben chiaro il problema. I quesiti, correttamente rispetto a quell'emergenza processuale di una persona che perde l'uso della parola, che ha una disfasia piuttosto grave, fatto fra l'altro testimoniato da me. Perché lo andai a trovare in ospedale e lo trovai che balbettava, non riusciva a parlare, ve lo comunicai e da lì poi il resto. II quesito riguardava la capacità di stare in giudizio di questo signore. Cioè a dire, una persona che non parla evidentemente non può assistere consapevolmente ad un processo, non è in condizione di difendersi, da questo punto di vista l'articolo 70 parla chiaro, la Giurisprudenza sull'articolo 70 - molto restrittiva, son d'accordo con voi - stabilisce che in questi casi il processo si sospende e si vede se la persona riprende e intanto si fa una perizia. Quindi il quesito è un qualche cosa che riguarda il qui ed ora, che riguarda una condizione attuale, presente, non riguarda il soggetto, la personalità e soprattutto non riguarda i fatti per i quali si procede. Questi fatti appartengono al passato, 1'accertamento richiesto ai periti in questa sede riguardava, come dicevo, il presente. Tant'è vero che, come loro vedranno in quella relazione peritale che è stata prodotta dai periti e confermata a voce durante il dibattimento, manca totalmente un'anamnesi. Cioè a dire manca totalmente quella parte che in una perizia, in un accertamento di questo genere riguarda in particolare i trascorsi della persona, la sua entità, la sua condizione, rispetto ad avvenimenti del passato, rispetto a malattie pregresse, rispetto alla scolarizzazione, a quel che ha fatto, a quel che ha vissuto, a quel ha capito, o non ha capito del mondo e delle cose che gli stanno intorno, da quando è vivo, da quando la sua storia in qualche modo è documentabile. Questo aspetto, naturalmente i periti non lo hanno fa' preso in considerazione perché non li riguardava in realtà, il quesito era abbastanza semplice. Ora, in questo momento, questa persona è in condizioni di assistere ad un processo consapevolmente? Questa persona, è in condizioni di venire al processo, oppure si trova in uno stato di salute tale che gli impedisce di partecipare al processo? Quindi scatta l'altra norma, in questo caso: impossibilità assoluta. I periti hanno risposto a questi due quesiti sì e sì, col contrasto dei periti di parte, come voi sapete. II discorso che è rimasto completamente lettera bianca, una pagina bianca di questo processo, è un altro. E riguarda che cosa? Riguarda la persona, riguarda la sua capacità di comprendere, di intendere e di volere, come dice il Codice. j Cioè a dire, di rendersi conto delle situazioni, di capire quel che sta avvenendo intorno a lui, di discernere il bene dal male; di, conseguentemente, attivarsi volontaristicamente in una direzione, o in un'altra, seguendo un calcolo di carattere utilitaristico, oppure seguendo per esempio un delirio. O una assoluta, o grandemente diminuita capacità di determinarsi. Questo, di Vanni, noi non sappiamo nulla. Qualcuno dirà: beh, non ci mancherebbe altro che ogni vota che si deve processare una persona, la prima cosa che si dovesse fare fosse quella di sottoporla ad una perizia psichiatrica per sapere… No, questo non lo dice la legge, non lo dice il codice, non lo dice il buonsenso, non lo dice nessuno. E ovviamente non lo dice nemmeno questo difensore. Questo lo si fa, quando? Come dice l'articolo 220 del Codice di procedura penale, emergono delle situazioni, quando occorre svolgere indagini, o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, dice il Codice. Quando occorre, quando se ne presenta la necessità. Ora, perché io dico che questa necessità preesisteva? Lo dissi all'inizio del processo, quindi continuo a ritenere che preesistesse. Ma che attualmente è diventata direi proprio non. . . ineludibile, insomma. Non si può fare più questo processo senza sapere cosa c'è nella testa di Vanni. Perché ora sono emersi degli elementi di carattere obiettivo, clinico, che vi costringono ad entrare nel merito. Quali sono? Intanto un dato di carattere organico. Guardino, che nel campo delle psicopatie, o psicosi, insomma, nell''ambito della psiche in generale, il riscontrare l'esistenza di un danno organico al cervello, all'apparato del discernimento, è piuttosto raro. Molto spesso si dispongono perizie assolutamente in assenza di qualsiasi elemento che vada a toccare il soma. Si fa perché, a volte, è il reato stesso e le modalità del reato che chiamano questa possibilità. È questo il caso, vero, tra parentesi. Parleremo un po' dopo. Ma il fatto di poter dire: ecco, qui abbiamo una persona tocca nel cervello, va bene? per parlarci in termini volgari, questo è un dato abbastanza eccezionale. Ed è questo il caso. Che qui noi abbiamo una leucoencefalopatia multifocale su base vascolare cronica, documentata da una TAC. Cioè a dire, documentata, presente attraverso un esame clinico preciso che ci dà una fotografia di un certo tipo. Voi sapete da quando da si è instaurata questa situazione? Siete in grado di dire che questa situazione è una situazione che si è instaurata, per esempio, ieri l'altro, o dieci giorni fa, o dieci anni fa, o venti anni fa, o nel 1981? Quando è avvenuto il primo caso che si addebita a Mario Vanni? Certo che no. Ci vuole, come dice il Codice, la persona del mestiere che questa indagine faccia. Ci vuole la persona dotata, come dice il Codice, di specifiche competenze tecniche scientifiche che, con i contributi anche diagnostici esistenti, gli strumenti che esistono, fra cui la risonanza magnetica che può anche indicare fino a che punto una determinata lesione è recente, oppure è pregressa. Ci vuole questi contributi tecnici. Non c'è niente da fare. Appunto che, sempre a pagina 6 di questa relazione, si parla di crisi epilettiche parziali in encefalopatia. Qui si ipotizza, si ipotizza, perché i periti non vanno più in là, perché a loro basta aver detto: ecco qua, questo signore al processo può assistere, ora. Che non significa nulla, dal punto di vista del problema che sto affrontando, come ho già avuto l'onore di spiegarvi. Crisi epilettiche. Da quando? Se questo davvero, se queste crisi epilettiche, di queste crisi, questa persona soffrisse già da tempo, e già all'epoca dei fatti, voi capite, qui saremmo di fronte ad una situazione in cui la ipotesi della capacità di intendere e di volere quantomeno grandemente scemata, insomma, diventa estremamente reale. Vedano, per l'appunto, proprio sollecitato da questo aspetto di questa perizia con questi elementi, non più tardi di ieri ho chiesto estemporaneamente, a questo signor Mario Vanni, Paolo Vanni, scusate: 'ma c'era qualche cosa in quest'uomo, a suo tempo?' È venuto fuori che l'hanno raccolto di terra varie volte; una volta si era perso e non riusciva a trovare la strada di casa, sono dovuti andare a trovarlo, a pescarlo da qualche parte. Quindi, voi vedete episodi che hanno la concretezza anche testimoniale di fatti pregressi. Una situazione deficitaria da un punto di vista neurologico, oscillazione della posizione Romber rilevate da questo esame; posizione sollevata degli arti inferiori, mantenuta per pochi secondi per caduta bilaterale. Questo è il vizio di una sofferenza neurologica esistente, chiaramente, di quale entità. Parestesie alle dita della mano. Segni, anche questi, di una sofferenza organica. Ma poi, se da questi aspetti organici neurologici si trasferisce, sulla base dei rilievi dei periti, di questi periti, questi periti, con questo esame sommario, definiamolo per quello che è, insomma, rapido, troppo, fatto nei confronti di questo paziente, il coro, da questo punto di vista, è generale. Riguarda non soltanto i periti di parte, ma anche i periti di ufficio, i quali definiscono, da un punto di vista psichico la personalità del Vanni, una personalità intellettualmente ipodotata di base. Pagina 12 della relazione peritale. E di base, cosa significa? Significa che si ha a che fare con una persona come tale, proprio, ontologicamente di cervello debole. Vogliamo dire così? Vogliamo dire che questo è documentato, se vogliamo, dal soprannome che da tempi memorabili accompagna questa persona nella zona di San Casciano? Lo ricordate? "Torsolo" E torsolo, che significa? Significa legnoso, significa rigido, significa incapace di rapporti che non siano, appunto, da torsolo a persona. Precisa ancora il perito Barontini: 'con sovrammessi segni di lieve deterioramento mentale di origine senile arteriosclerotica'. Quindi, l'arteriosclerosi, nell'origine senile dell'arteriosclerosi, presenta, accresce questa situazione di base, l'accresce. Ma è preesistente la situazione, esiste, è di base. Forse dalla nascita. E su questo, poi, si innestano le osservazioni di parte. La dottoressa Niccheri dice: "Ci si sia trovati di fronte ad un soggetto che è ipodotato. E questa è una situazione di base, ma in cui è presente, sono presenti accentuate note di deterioramento mentale che gli impediscono, che riducono notevolmente le sue capacità di concentrazione e di attenzione. È un uomo che è in grado solo di rispondere, di dare le risposte estremamente elementari, che comprende le sue azioni estremamente elementari. Anche perché è ipodotato, non è in grado di simulare. Quindi, questi suoi atteggiamenti, corrispondono veramente al suo modo di essere." Anche questa è una cosa molto importante, sottolineata anche dal professor Barontini. Perché qui, capito? Eh, l'atmosfera è quella, capito, di chi si difende a tutti i costi. Non si capisce bene perché. Perché accidenti se questo è un processo in cui c'è il minimo di prova seria! Scusate lo sfogo. Ma in ogni caso: eh, lui simula, la fa lunga, apposta... Tutto il contrario. 

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