giovedì 24 settembre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 4 marzo 1998 - Prima parte

Presidente: Lotti manca oggi? 
Avvocato Bertini: Non lo so, Presidente. Non l'ho visto. 
Presidente: Ah. Per ora non c'è. Allora, Vanni con il difensore. Pubblico Ministero... Allora, avvocato Mazzeo, può iniziare. Grazie.
Avvocato Mazzeo: Grazie, Presidente. Signor Presidente, Signore, Signori, stamattina continuerò a sottoporre all'attenzione delle Signorie Loro, la versione del narrante Lotti, con le sue parole, senza commenti...
Presidente: Con le sue---?
Avvocato Mazzeo: Con le sue parole e senza commenti, riferita ai fatti, agli episodi omicidiari di cui è il processo. E questa prosecuzione, ribadisco, ha lo scopo di evidenziare, sempre seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e la regola positiva di giudizio introdotta dal Legislatore: è l'articolo 192 - quindi legge; legge - dell'articolo 192 Comma III del Codice di procedura, allo scopo di dimostrare, intanto la non credibilità del Lotti sotto il profilo personale, perché persona assolutamente negativa, la più negativa - come illustravo ieri - che possa presentarsi mai a un Giudice nella veste di chiamante in correità. In questa seconda fase, sempre seguendo il dettato della Suprema Corte Sezioni Unite, da cui credo sia molto difficile potersi discostare se non andando contro la legge, il profilo della intrinseca attendibilità: intrinseca attendibilità del racconto del Lotti. Cioè a dire: la Suprema Corte ribadisce, come ha già fatto in moltissime occasione e poi addirittura a Sezioni Unite, cioè tuta la Cassazione; tutte le Sezioni hanno fatto Giurisprudenza perché non ci siano dubbi. Dice che va valutata, appunto, la consistenza del racconto. Abbiamo visto la persona; adesso guardiamo la consistenza del suo racconto. La consistenza del suo racconto, quindi, con riferimento alla... Io ho diviso in quattro capitoli, sostanzialmente, riportandomi anche qui alla costante Giurisprudenza: contraddizioni nei racconti, inverosimiglianze nei racconti, falsità oggettive nei racconti. Qual è la differenza fra inverosimiglianza e falsità? Falsità è quando uno dice è bianco e invece è accertato che era nero. Non c'è versi. Poi si travalica e si supera il limite del ridicolo, addirittura. Questi sono i quattro capitoli, le quattro poste del rosario dei racconti del Lotti sotto il profilo della sua intrinseca attendibilità. E questo esame, questo esame condotto con rigorosissima attenzione alle carte processuali, quindi senza voli pindarici senza perdere tempo e far perdere tempo a voi in una esegesi, come dicevo... epistemologia del pensiero del Lotti, ecco, è utile anche con riferimento - e proprio vuole essere una risposta critica, anche, va bene? - a quanto vi ha riferito il Pubblico Ministero, laddove ha dichiarato, nella sua esposizione finale, dice: "Guardate, guardate, guardate la conferma, secca, precisa, puntuale, del racconto del Lotti e la sua coerenza con riferimento ai dati oggettivi acquisiti al processo dalle perizie, attraverso le perizie, attraverso i sopralluoghi. E quindi dati oggettivi, dati certi." Ecco, il racconto del Lotti, secondo la versione del Pubblico Ministero, è assolutamente coincidente. E qui, la prima reazione è di meraviglia da parte del sottoscritto, perché finora abbiamo visto che non coincide proprio niente. Il Pubblico Ministero ha distinto i cosiddetti riscontri oggettivi, secondo la sua opinione dei riscontri oggetti, in riscontri documentali - vi ricorderete - che sarebbero rappresentati, appunto, dalle perizie, dai sopralluoghi, da tutti i dati scientifici, diciamo, della ricostruzione per esempio dei fatti omicidiari; già acquisiti al processo aliunde. Quindi, attraverso l'apporto della Squadra Scientifica della Polizia, delle perizie medicolegali, eccetera. E ha detto che questi dati documentali confermano la verità del racconto del Lotti, perché il racconto del Lotti si attaglia, si attaglierebbe perfettamente... eh, dice: 'guardate, si attaglia perfettamente a questi dati documentali'. 
(voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: Dice: 'si attaglierebbero perfettamente'. E dice: "Questo è un primo riscontro della verità i del suo racconto." Poi ci sarebbero i riscontri, secondo il Pubblico Ministero, documentali. Quindi, riscontri. . . eh, testimoniali, chiedo scusa. Quindi, riscontri documentali della verità del racconto del Lotti; riscontri testimoniali, a cui arriveremo dopo, della verità dei racconti del Lotti. Quindi, questo esame, che io vado a proseguire, delle dichiarazioni del Lotti riferito ai vari episodi omicidiari, è una risposta critica al cosiddetto riscontro della versione del Lotti con i dati scientifici già acquisiti al processo. Per fare un brevissimo riassunto, per esempio, ieri si è parlato di Baccaiano; si è parlato anche di Giogoli. E' stato evidenziato come, i riscontri oggettivi delle perizie e dei sopralluoghi su Giogoli non sono assolutamente coincidenti col racconto del Lotti. A Giogoli è stato accertato che gli ultimi due colpi di pistola furono sparati dall'interno del furgone, e Lotti, abbiamo visto, cosa ha sempre detto. Sempre, con estrema convinzione. È stato accertato a Giogoli che la radio di quei poveri ragazzi era accesa e il Lotti non ha assolutamente mai detto di aver sentito la radio accesa. Il che è non solo inverosimile, ma falso. Supera il limite della inverosimiglianza, questo. È stato detto che le perizie e i sopralluoghi hanno riscontrato la presenza dei due cadaveri in alcuni punti del furgone, che sono quelli che, naturalmente, non ha indicato il Lotti. Quindi, dov'è questa coincidenza tra il racconto del Lotti e i dati oggettivi acquisiti - questi sì, dati oggettivi - acquisiti dalle perizie e dai sopralluoghi? Io, francamente, non... Ed è tutto così. Quindi, si parlava di Giogoli; eravamo arrivati a Vicchio. Basta dire un episodio per Vicchio. Sappiamo tutti com'è morta la povera Pia Rontini, dato oggettivo acquisito dalle perizie medicolegali, eccetera, eccetera; sappiamo benissimo la pertinacia con cui il Lotti ha sostenuto, contro ogni tentativo anche di suggerimento e di suggestione, la sua versione: la Pia Rontini non è mai stata attinta da colpi di pistola. Salvo cambiare opinione all'ultimo momento, quando era proprio insostenibile e avanzare, lumeggiare l'ipotesi che possa essere stata attinta anche da colpi d'arma da fuoco; ma questa è la classica pezza che è peggiore del male. Perché, come dice sempre e insegna la Corte Suprema, a cui voi dovete sempre avere riguardo, verso cui dovete avere riguardo: quando la correzione non è frutto genuino, spontaneo, di uno sforzo mnemonico, leale, sincero, di ricostruzione; ma è soltanto il frutto evidente, anche per il momento in cui è fatta, di una contestazione o di un dato già acquisito al processo e che quindi è noto a tutti, questa, non soltanto non può rappresentare riscontro alla genuinità del racconto, ma addirittura rappresenta la prova positiva della falsità di un racconto. Esattamente il contrario. E quindi proseguiamo. Capitolo contraddizioni. Premessa e ribadisco è insegnamento costante della Suprema Corte. Ho riportato massime che risalgono a 50 anni fa e arrivano fino ad oggi, secondo cui è ovvio che, siccome la memoria, come tutte le facoltà umane è fallace, è più che naturale e ammissibile che il Magistrato prenda in considerazione e assolva, diciamo, errori da parte del narrante su particolari, ripensamenti, imprecisioni, contraddizioni. Purché - perché nei processi non ci deve essere spazio ai sospetti, ci deve essere spazio per le certezze e per la verità, altrimenti non si condanna - purché queste condizioni, purché questi errori, purché questi ripensamenti, riguardino - insegnamento costante della Suprema Corte - dati di contorno, dati secondari, elementi marginali del racconto; non l'elemento centrale del racconto. Noi abbiamo evidenziato ieri come invece, spessissimo, le contraddizioni e le falsità del Lotti riguardano, purtroppo per lui, proprio l'elemento centrale del racconto, la narrazione della dinamica dell'omicidio. E quindi anche queste contraddizioni, che potrebbero in qualche modo... Quella per esempio che riguarda la luce, che è un tema tremendo questo qui, con riferimento a tutti, io mi limito a riportare quello che ha detto. Perché, c'è un problema sì di errore, di contraddizione, di ripensamento, di correzione, che la Corte valuterà laddove è giustificabile e laddove, a sommesso parere di chi vi parla, con riferimento a tutto quello che ho detto finora, non è mai giustificabile, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte. La ira anche poi pesata, voglio dire, la qualità Sei dichiarante, sotto il profilo anche della sua attendibilità. Cioè, se questo è un dichiarante che è continuamente impreciso, che è programmaticamente impreciso, che infarcisce il suo racconto continuamente: di aggiustamenti, di aggiunte, di correzioni, beh, insomma, voglio dire, ecco, anche questo ha un peso. Tanto è vero che, tra i criteri di valutazione della intrinseca attendibilità di un racconto, la Corte Suprema di Cassazione ha sempre detto: bisogna guardare la coerenza, la costanza di una versione, sempre quella. La precisione. Precisione, coerenza, costanza, spontaneità, e così via. Guarda. Quindi, dico, in un quadro complessivo di incoerenza, di imprecisione, di incostanza, si inserisce, per esempio, quanto dichiara il Lotti a proposito della luce nei vari episodi. Allora, a Baccaiano, 1982, all'udienza del 3 dicembre fascicolo 57, dice così. Gli si domanda, dice: "Ma lei ha spento i fari della sua macchina?11 Dice: "Sì, io ho spento i miei fari." Voi ricorderete che lui dice che a Baccaiano, il famoso dirizzone, rettilineo, di cui vi parlavo ieri, dove la figura del palo c'entra proprio come il cavolo a merenda insomma, ecco. Per capirsi. Guarda: merenda; si parla di merenda... Dico, a Baccaiano, dove c'è questo rettilineo, dice: “Io arrivo con la mia macchina, sto seguendo loro, mi tengo a un certa distanza. Fermo la mia macchina dietro la loro..." Dice: "Ma che fa lei? Spegne..." Tenete presente che lì non c'è illuminazione pubblica, eh. Questo credo che possa essere acquisito, che sia già acquisito tra i dati pacifici del processo. È campagna, è un rettilineo. Dice : "Sì, spengo i fari. Spengo i fari anche della mia." Dice: "E Vanni e Pacciani?" Domanda l'avvocato del Vanni. Dice: "Sì, anche loro." Dice... E poi, sempre su domande che riguardano la visibilità complessiva del posto, lui dice: "Mah, gl'è dopo cena, gl' è buio..." Dice: "E lei dov'è, Lotti?" Dice: "Mah, di preciso ora non lo so. Mettiamo a 10 metri." E questa è pagina 47 del fascicolo 57, udienza del 12. Vedete, c'è un contesto di una situazione che lui va a illustrarvi di buio totale. Tutti i fari delle macchine sono spenti, l'ha spenta Pacciani, l'ha spenta Lui. Dice: "Gl'è dopo cena, gl'è buio.” Qui non lo ha detto che c'è la luna. Poi noi sappiamo, perché è un dato anche questo acquisito, che tutti i delitti sono avvenuti in momenti di novilunio. Poi qui è stato anche direi più preciso delle altre volte. Ha detto: "Gl'è buio, gl'è buio...", e tutti spengono le luci delle macchine. 

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